Art. 1.

      1. Ai cittadini sprovvisti di reddito proprio o con reddito inferiore al minimo imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo ed in cerca di prima occupazione è riconosciuta un'indennità mensile di inoccupazione pari a 400 euro, a decorrere dalla data di iscrizione negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.